Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 85 — Contrabbando nel transito

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Chiunque, a norma degli articoli 35 e 64 della presente legge, e' autorizzato a trasportare sali e tabacchi in transito attraverso il territorio del Regno soggetto a monopolio, e' responsabile di contrabbando qualora, nella verificazione all'uscita secondo le norme stabilite nel regolamento, sia accertata qualita' o quantita' diversa da quella dichiarata.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art85 · fonte del testo