Art. 85 — Contrabbando nel transito
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Chiunque, a norma degli articoli 35 e 64 della presente legge, e' autorizzato a trasportare sali e tabacchi in transito attraverso il territorio del Regno soggetto a monopolio, e' responsabile di contrabbando qualora, nella verificazione all'uscita secondo le norme stabilite nel regolamento, sia accertata qualita' o quantita' diversa da quella dichiarata.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
