Art. 69 — Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 31, tiene depositi di sale nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale della provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, non giustifica le mancanze che vi si riscontrino in confronto della quantita' introdotta.
tolto: Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantita' di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantita' di cui non e' giustificata l'uscita.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art69 · fonte del testo