Art. 88 — Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina
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[1]Commette contrabbando chiunque violi il divieto del deposito del sale nelle zone doganali stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, violi le norme fissate nel permesso.
[2]Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantita' di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantita' di cui non puo' essere giustificata l'uscita.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
