Art. 97 — Pene per il contrabbando a mano armata od in unione, e per il contrabbando con falsificazione o corruzione
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[1]Il contrabbando e' punito con la detenzione da tre a cinque anni e con la vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza da uno a tre anni, oltre le pene pecuniarie e la confisca:
[2]1° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o piu' persone quantunque non armate. Sotto il nome di armi s'intendono quelle indicate nell'art. 155 del codice penale;
[3]2° quando vi sia stata sottrazione od asportazione di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere in contrabbando;
[4]3° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione di impiegati dello Stato o di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
