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Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali, nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

  • a)iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
  • b)corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 30 agosto 1991 al 27 settembre 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1992

    Illegittimità dichiarata
    25 marzo 1992

    Per le sue finalità generali e per il contenuto dei singoli articoli, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - eccezion fatta per il suo art. 3, comma quinto - non riguarda la zootecnia (da intendersi come attività di allevamento e sfruttamento di animali "produttori", inscindibilmente connessa all'agricoltura) e dunque non incide sulla competenza esclusiva delle Province autonome in materia di "patrimonio zootecnico". Detta legge, nel suo complesso, ricade invece nella materia della sanità 'lato sensù intesa (comprensiva dell'assistenza e polizia veterinaria), in ordine alla quale le suddette Province, al pari delle regioni ordinarie, possiedono competenza concorrente, vincolata al rispetto dei principi della legge statale. (Non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 3, comma settimo, L. 14 agosto 1991 n. 281, in riferimento all'art. 8, n. 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-14;281~art3 · fonte su Normattiva