Art. 4 — Competenze dei comuni
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(( 1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6)) I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2008
