Legge-quadro in materia di formazione professionale

Art. 22 — Finanziamento delle attività formative

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Le attivita' di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attivita' di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonche' l'importo corrispondente alla disponibilita' del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979. Le attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare e' fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluira' nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresi' al finanziamento:

  • a)delle attivita' di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attivita' alle regioni medesime;
  • b)dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1978 al 20 luglio 1993

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