Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1, svolge funzioni consultive in ordine alla programmazione e al coordinamento delle iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonche' della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le Autorita' di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)il Comitato e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;
  • b)fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, il presidente dell'Unione interporti riuniti e i presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati;
  • c)la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica possono partecipare, senza diritto di voto, i sindaci, i presidenti delle Autorita' di sistema portuale competenti per le regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato e i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento» sono inserite le seguenti: «con il Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica,». Per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 26 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-13;177~art4 · fonte su Normattiva