Art. 2 — Programmazione degli interporti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalita' di cui ai commi 2 e 3, acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con uno o piu' decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione degli interporti gia' esistenti e di quelli in corso di realizzazione rispondenti alle condizioni stabilite dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale per l'intermodalita', in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica. Il Piano generale per l'intermodalita' e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente all'acquisizione dell'intesa, lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, con uno o piu' decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema atto a incrementare la funzionalita' della rete degli interporti, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all'individuazione degli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.
Testo vigente dal 26 novembre 2025
