Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 14 — Programmazione dei lavori pubblici

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Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori gia' previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonche' disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorita' di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorita', per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilita' sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonche' dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma e' data priorita' alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonche' al completamento di lavori gia' iniziati. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali e' redatto in conformita' agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 e' reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, puo' formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilita' per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonche' essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilita'. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorita'. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorita' indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorita' e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalita' delle opere realizzate per le quali sia gia' stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 e' data pubblicita' dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera c). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 ha dosposto (con l'art. 1, comma 9) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1, comma 2 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101.

Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art14 · fonte su Normattiva