Art. 21 — Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
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(( L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo piu' basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto e' fisso e invariabile, in conformita' di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. )) (( Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente. A tal fine la pubblica amministrazione puo' prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. )) L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche' l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
- a)nei casi di appalto-concorso:
- 1)il prezzo;
- 2)il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- 3)il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4)il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- b)in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
- 1)il valore economico e finanziario della controprestazione;
- 2)il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3)il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4)il rendimento;
- 5)la durata della concessione;
- 6)le modalita' di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatorio od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne' possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- a)professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
- b)professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte delle facolta' di appartenenza;
- c)funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998
