Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 21 — Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici

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L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata con il criterio del prezzo piu' basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica. Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi di tutte le offerte ammesse o con un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l'importo della garanzia di cui all'articolo 30, comma 2, e' incrementato del 50 per cento. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche' l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

  • a)nei casi di appalto-concorso:
  • 1)il prezzo;
  • 2)il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
  • 3)il tempo di esecuzione dei lavori;
  • 4)il costo di utilizzazione e di manutenzione;
  • b)in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
  • 1)il valore economico e finanziario della controprestazione;
  • 2)il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
  • 3)il tempo di esecuzione dei lavori;
  • 4)il rendimento;
  • 5)la durata della concessione;
  • 6)le modalita' di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatorio od affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne' possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
  • a)professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
  • b)professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte delle facolta' di appartenenza;
  • c)funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 237/2008

    Altra decisione
    27 giugno 2008

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

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  • Ordinanza n. 74/1999

    Questione infondata
    18 marzo 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis ultimo periodo l. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 d.l. 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), conv., con modific., nella l. 2 giugno 1995, n. 216 - che disciplina in via transitoria l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso considerato eccessivo, in quanto questioni analoghe sono state dichiarate non fondate (sent. n. 40/98) e manifestamente infondate (ord. nn. 258 e 442/98) e non sono stati prospettati argomenti nuovi. - S. n. 40/98; O. nn. 258 e 442/98.

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  • Ordinanza n. 442/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 -, che, nel dettare i criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, stabilisce per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, fino al 1 gennaio 1997, l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse, analoghe questioni essendo già state dichiarate non fondate e manifestamente infondate dalla Corte (sentenza n. 40 del 1998 e ordinanza n. 258 del 1998) in riferimento alla prospettata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza per l'impossibilità di accettare le offerte economicamente più convenienti e per le possibili distorsioni sull'esito della gara, sia perché l'esclusione automatica, dettata da una norma transitoria, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, non soggetti alla disciplina comunitaria, per i quali potrebbe essere eccessivamente onerosa una più complessa procedura di analisi delle offerte, sia perché non è palesemente irragionevole la delimitazione della fascia di ribasso secondo un criterio predeterminato, basato su di una valutazione media degli offerenti, non potendosi d'altra parte prendere in considerazione, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, le prospettate distorsioni che potrebbero derivare da accordi tra partecipanti alla gara nella presentazione delle offerte. - Cfr. sentenza n. 40/1998 e ordinanza n. 258/1998. red.: S. Evangelista

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art21 · fonte su Normattiva