Art. 37 — Gestione delle casse edili
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Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilita' dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennita' e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti quali sono stati iscritti.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 19 dicembre 1998
