Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art. 37 — Gestione delle casse edili

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Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilita' dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennita' e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti quali sono stati iscritti.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1994 al 19 dicembre 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 37, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 32519/2025

    13 dicembre 2025
    • PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE
    • "IUS SUPERVENIENS"

    (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che, riformando la sentenza gravata, aveva quantificato equitativamente il danno applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pur non versando in un contratto a esecuzione continuata e senza dare conto dei parametri utilizzati per giungere alla stima).

    Art. 37 · Art. 1226 c.c. · Art. 1671 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art37 · fonte su Normattiva