Art. 37 — Gestione delle casse edili
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Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilita' dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennita' e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti quali sono stati iscritti. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 novembre 1998, n. 415
5La L. 18 novembre 1998, n. 415 ha disposto (con l'art. 9, comma 76) che "Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 e' riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 77) che "Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocita' con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarita' contributiva."
Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 1 luglio 2006
