Art. 5 — Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie
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Al personale dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. La segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), e' composta da non piu' di 50 unita', ivi comprese 4 unita' di livello dirigenziale, ed e' coordinata da un dirigente generale di livello C. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 10, lettera b), al quale e' preposto un dirigente generale di livello C, e' costituito da 150 unita', ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale e' preposto un dirigente generale di livello C, e' costituito da 59 unita', ivi comprese 4 unita' di livello dirigenziale. Per le finalita' di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorita'; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita' di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche', in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilita' dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorita' e' attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorita' provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorita', il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalita' di rendicontazione. (( All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall' anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Testo in vigore dal 3 aprile 1995 al 3 giugno 1995
