Art. 5 — Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie
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Al personale dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. La segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), e' composta da non piu' di 50 unita', ivi comprese 4 unita' di livello dirigenziale, ed e' coordinata da un dirigente generale di livello C. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1998, N. 415)). L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale e' preposto un dirigente generale di livello C, e' costituito da 59 unita', ivi comprese 4 unita' di livello dirigenziale. Per le finalita' di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorita'; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita' di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche', in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 3 APRILE 1995, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1995, N. 216. Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorita' e' attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. ((5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche', in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto)) L'Autorita' provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorita', il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalita' di rendicontazione. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall' anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((7-bis. L'Autorita' provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio))
Testo in vigore dal 19 dicembre 1998 al 1 luglio 2006
