Art. 5 — Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie
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Al personale dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. La segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), e' composta da non piu' di 50 unita', ivi comprese 4 unita' di livello dirigenziale, ed e' coordinata da un dirigente generale di livello C. ((3. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale e' preposto un dirigente generale di livello C. Esso e' composto da non piu' di 125 unita' appartenenti alle professionalita' amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonche' le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni)) L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale e' preposto un dirigente generale di livello C, e' costituito da 59 unita', ivi comprese 4 unita' di livello dirigenziale. Per le finalita' di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorita'; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita' di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche', in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 3 APRILE 1995, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 GIUGNO 1995, N. 216)). Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorita' e' attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. ((5-bis. alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita' di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1994, n, 29, e successive modificazioni, nonche', in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto)). L'Autorita' provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorita', il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalita' di rendicontazione. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall' anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998
