Art. 7 — Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)
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(( I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonche' un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico puo' coincidere con il responsabile del procedimento di uno o piu' interventi. Il regolamento determina altresi' l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facolta' possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento puo' essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1. Il coordinatore unico coordina l'attivita' dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarita' o ritardi nell'esecuzione del programma. Il coordinatore unico verifica altresi' la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attivita' di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso: segnala altresi' tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attivita' di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attivita' di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalita' previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a societa' di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 4-quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento procede ai fini degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni)) La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonche' al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, possono essere acquisite nell'ambito della conferenza di servizi ((convocata ai sensi del comma 4-quinquies)). Il regolamento prevede altresi' le forme di pubblicita' dei lavori della ((conferenza di servizi di cui al comma 5)), nonche' degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. La conferenza di servizi puo' richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dell'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 1 gennaio 1996
