Art. 1 — Autoservizi pubblici non di linea
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Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
- a)il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b)il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1992 al 29 agosto 2017
