Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Art. 10 — Sostituzione alla guida
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I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:
- a)per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio;
- b)per chiamata alle armi;
- c)per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d)per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e)nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e' regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1992 al 25 marzo 2012
