Art. 10 — Sostituzione alla guida
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I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'. ((2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidita' o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidita' o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente)) ((3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in base ad un contratto di gestione)) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.
Testo in vigore dal 13 febbraio 2019 al 11 agosto 2023
