L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata previo accertamento della idoneita' psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento. Le regioni determinano le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

Testo vigente dal 16 marzo 1991

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81~art11 · fonte su Normattiva