Art. 23 — Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina
I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989.
Testo vigente dal 16 marzo 1991
