Art. 4 — Principi di omogeneizzazione
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Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993
