Art. 7 — Comitato tecnico-consultivo
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E' istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da:
- a)sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;
- b)cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;
- c)un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del commercio con l'estero;
- d)un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
- e)un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);
- f)tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato e del settore della distribuzione;
- g)tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- h)un rappresentante designato dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attivita' a titolo gratuito. Il Comitato esprime parere obbligatorio:
- a)sull'idoneita' dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;
- b)sulla formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini;
- c)sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attivita' di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.
Testo in vigore dal 1 febbraio 2001 al 12 maggio 2005
