Art. 13 — Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10
L'indennita' prevista dall'articolo 10 della presente legge sara' corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 15 marzo 1986
