Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della disciplina del diritto alla pensione di reversibilità e a una quota dell'indennità di fine rapporto nell'ipotesi in cui l'ex coniuge muoia in pendenza del giudizio relativo al diritto all'assegno di divorzio). (Classif. 112005).
Ove l'ordinanza di rimessione risulti carente nella motivazione sulla rilevanza e impedisca di procedere allo scrutinio in ordine alla sussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione proposta e la definizione del giudizio principale, si deve ritenere inammissibile la questione medesima. ( Precedenti: S. 50/2014 - mass. 37778; O. 314/2012 - mass. 36853 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 9, comma 2, e 12- bis , comma 1, della legge n. 898 del 1970 e 5 della legge n. 263 del 2005, nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità e di una quota dell'indennità di fine rapporto, che il requisito della titolarità dell'assegno divorzile, in caso di morte dell'obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell'assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all'ex coniuge. Il rimettente - a fronte di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la sorte del processo nel caso di morte dell'obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio - non si è infatti confrontato adeguatamente con tale giurisprudenza, omettendo di fornire una spiegazione idonea delle ragioni che gli imponevano di applicare le norme censurate).
sentenza 25/2022massima n. 44537 Riguarda ancheart. 9 Legge sul divorzioart. 5 legge 263/2005
Matrimonio - Divorzio - Indennità di fine rapporto di lavoro - Percentuale (40%) spettante all'altro ex coniuge - Criteri di riferimento: durata del matrimonio e non della convivenza - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi - Asserita lesione dei principi dettati a tutela dei lavoratori dipendenti e del risparmio - Prospettazione di profili tra loro alternativi e con argomentazioni reciprocamente contraddittorie - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Mancata formulazione di un petitum preciso e specifico - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 38 e 47 della Costituzione, stante la concorrenza di più motivi di inammissibilità. Innanzitutto, il rimettente ha prospettato profili della questione tra loro alternativi e con motivazione contraddittorie, con la conseguenza che un eventuale accoglimento della questione sotto un profilo implicherebbe il rigetto dall'altro. L'ordinanza di rimessione, poi, appare carente nella motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione (in riferimento alle nuove "ragioni" che sussisterebbero per un ulteriore scrutinio di costituzionalità rispetto a quello di cui alla sentenza n. 23/1991). Infine, la questione difetta della formulazione di un petitum preciso e specifico (restando indeterminato se il rimettente chieda alla Corte di eliminare in radice la previsione del diritto dell' ex coniuge alla quota del t.f.r. o, piuttosto, una pronuncia che tenda ad attribuire al giudice del merito il potere di valutare le circostanze rilevanti nel caso di specie).
Riguarda ancheart. 16 legge 74/1987
Matrimonio - Scioglimento - Diritto del coniuge titolare di assegno divorzile a una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro coniuge - Condizione temporale limitativa del diritto, secondo l’interpretazione dei giudici di legittimità e di merito - Esclusione del diritto qualora il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della domanda introduttiva del giudizio di divorzio - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di tutela della famiglia - Richiesta di indebita sentenza additiva - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui prevede – secondo l'orientamento giurisprudenziale assunto come "diritto vivente" – il diritto del coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge solo qualora detto trattamento non sia maturato prima della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio. Atteso che lo scioglimento del matrimonio ha caratteristiche ed esigenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale, l'estensione al coniuge separato della misura patrimoniale anzidetta comporterebbe l'emissione di una pronuncia di tipo additivo volta ad introdurre, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto diverso da quello cui si riferiscono – sul parametro degli articoli 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma, della Costituzione – le enunciate censure, con evidente indebita intromissione nella discrezionalità del legislatore. – Sulla indeterminatezza della durata della separazione personale e sulla sua reversibilità, citate la sentenza n. 23/1991 e l'ordinanza n. 491/2000. – Sulla protezione al coniuge economicamente più debole dopo lo scioglimento del matrimonio, citata la sentenza n. 23/1991.
Riguarda ancheart. 16 legge 74/1987
Matrimonio - Scioglimento - Trattamento di fine rapporto spettante ad uno dei due coniugi divorziati - - Diritto alla quota di tale trattamento per l'altro coniuge titolare di assegno divorzile - Mancata previsione di un'azione diretta nei confronti del datore di lavoro - Lamentata disparità di trattamento, in danno del coniuge economicamente piu' debole - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non consente che il coniuge titolare di assegno divorzile, possa ottenere direttamente dal datore di lavoro dell'ex coniuge la quota dell'indennità di fine rapporto prevista nella stessa disposizione. Infatti, da un lato, le concrete modalità di attribuzione della provvidenza economica non sono coperte dalla garanzia costituzionale e rappresentano una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore; e dall'altro, il giudice rimettente, non sussistendo allo stato un diritto vivente in argomento, ben avrebbe potuto fornire una lettura diversa della norma impugnata. - Sulla 'ratio' della legge n. 74 del 1987, v. sentenza, richiamata n. 23/1991. M. F.
Riguarda ancheart. 16 legge 74/1987
MATRIMONIO - DIVORZIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - PERCENTUALE DEL QUARANTA PER CENTO SPETTANTE ALL'EX CONIUGE - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA SOLA DURATA DEL MATRIMONIO - MANCATA PREVISIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE SPETTANTE ALL'EX CONIUGE IN MISURA VARIABILE RISPETTO ALL'EFFETTIVA DURATA DELLA CONVIVENZA, ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DEI FIGLI E ALLE CONDIZIONI PERSONALI ED ECONOMICHE DEI CONIUGI - PRETESA IRRAZIONALITA' ED INCIDENZA SUI PRINCIPI DI TUTELA DELLA FAMIGLIA E DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 23/1991 DI NON FONDATEZZA DI ANALOGA QUESTIONE NON CONDIVISA DAL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-bis l. 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata con riferimento agli artt. 3, 29 e 38 Cost.. red.: S. Di Palma
MATRIMONIO - DIVORZIO - DIRITTI DELL'EX-CONIUGE - DIRITTO A UNA PERCENTUALE SULL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DALL'ALTRO CONIUGE - ESCLUSIONE OVE L'EX-CONIUGE NON SIA TITOLARE DI ASSEGNO DIVORZILE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANCATA INDICAZIONE DI UN PRESUPPOSTO DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale concernente l'esclusione dell'ex coniuge che non sia titolare di assegno di divorzio dal diritto a fruire di una percentuale sull'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, non puo' essere esaminata nel merito, non risultando dall'ordinanza di rimessione alcuna indicazione circa l'esito della domanda di concessione dell'assegno divorzile (formulata dall'attore contestualmente a quella relativa all'indennita' di fine rapporto), il cui accoglimento renderebbe la questione irrilevante. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 12 bis della l. 1 dicembre 1970, n. 898, introdotto dall'art. 16, l. 6 marzo 1987, n. 74). - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 16 legge 74/1987
MATRIMONIO - DIVORZIO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE NON PASSATO A NUOVE NOZZE E TITOLARE DI ASSEGNO DIVORZILE - SPETTANZA DEL 40 PER CENTO DELL'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER LA PARTE RIFERIBILE AGLI ANNI IN CUI IL RAPPORTO DI LAVORO E' COINCISO CON IL MATRIMONIO - ASSERITA IRRAZIONALE PARIFICAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE PER IL COMPUTO NELLA DURATA DEL MATRIMONIO ANCHE DEL PERIODO DI SEPARAZIONE, PRESCIDENDO DALLA DURATA DELLO STESSO, E PER LA MANCATA CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI PERSONALI ED ECONOMICHE DEI CONIUGI DIVORZIATI, DELLE RAGIONI DEL FALLIMENTO DEL MATRIMONIO, DELLA MISURA DELL'ASSEGNO DIVORZILE, ETC. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 23/1991.
Riguarda ancheart. 16 legge 74/1987
MATRIMONIO - DIVORZIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PERCENTUALE SPETTANTE ALL'EX CONIUGE - DETERMINAZIONE CON LEGGE, NELLA MISURA DEL 40%, ANZICHE' IN BASE A VALUTAZIONI DISCREZIONALI DEL GIUDICE - IPOTESI DI QUESTIONE FORMULATA UN TAL SENSO - INAMMISSIBILITA'.
Sul terreno della legittimita' costituzionale, la disposizione dell'art. 12 bis della legge sul divorzio, introdotta con l'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riserva all'ex coniuge titolare di assegno divorzile il 40% dell'indennita' di fine rapporto, non sembra censurabile sotto il profilo - non dedotto, peraltro, nel caso di specie dal giudice a quo - della mancata sostituzione, alla predeterminazione legislativa della percentuale dell'indennita', di una determinazione della sua misura in base ad una valutazione discrezionale del giudice, in quanto piu' idonea a cogliere le particolarita' dei singoli casi concreti. Non puo' infatti dirsi irragionevole una scelta legislativa che miri ad assicurare certezza e rapidita' nella definizione del contenuto del diritto all'indennita' e ad evitare il contenzioso che presumibilmente deriverebbe da diversita' di indirizzi giurisprudenziali.
sentenza 23/1991massima n. 16835 Riguarda ancheart. 16 legge 74/1987
- MATRIMONIO - DIVORZIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PERCENTUALE (40%) SPETTANTE ALL'ALTRO EX CONIUGE - CONDIZIONI - NATURA - CRITERIO DI RIFERIMENTO: DURATA DEL MATRIMONIO NON DELLA CONVIVENZA - FINI ASSISTENZIALISTICI - CONSIDERAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL CONIUGE ALLA VITA FAMILIARE - RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il legislatore, nell'attribuire all'ex coniuge titolare di assegno divorzile una quota (40%) dell'indennita' di fine rapporto di lavoro percepita dall'altro ex coniuge, si e' ispirato sia ai criteri assistenzialistici evidenziati dal fatto che essa presuppone la spettanza dell'assegno divorzile; sia, e soprattutto, a criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall'ex-coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. A motivo della valorizzazione di tale criterio sta la considerazione della particolare condizione della donna, che deve assumere su di se' oneri rilevanti in ordine all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale. Conseguentemente il contributo dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune va valutato in riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa col venir meno della convivenza e con l'istaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale, cio' specie nel caso in cui il coniuge piu' debole sia quello cui sono affidati i figli. Pertanto e' ragionevole che il legislatore abbia preferito ancorarsi ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza. (Non fondatezza della questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 bis legge 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74).
sentenza 23/1991massima n. 16837 Riguarda ancheart. 16 legge 74/1987
- MATRIMONIO - DIVORZIO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - SPETTANZA, IN PERCENTUALE, ANCHE ALL'EX CONIUGE - INCOMPATIBILITA' CON LA FUNZIONE PREVIDENZIALE DELL'INDENNITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Se l'indennita' di fine rapporto di lavoro corrisponde ad una quota del trattamento economico maturata in costanza di questo, il coniuge il quale, durante il matrimonio, abbia contribuito alla formazione di tale trattamento, e', per questa parte, legittimato a fruirne. L'indennita' di fine rapporto, invero, assolve anche nei confronti di quel coniuge, per il periodo di coincidenza tra i rapporti di matrimonio e di lavoro, alla funzione latamente previdenziale che le e' propria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 12 bis legge 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto con l'art. 16 legge 6 marzo 1987 n. 74).
sentenza 23/1991massima n. 16839 Riguarda ancheart. 16 legge 74/1987