Art. 12 divorzio

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Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Testo vigente dal 3 dicembre 1970 al 12 marzo 1987 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art12 · fonte su Normattiva