Art. 12 divorzio
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Testo vigente dal 12 marzo 1987 al 7 febbraio 2014 · versione 3 su Normattiva
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Spiegazione
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3 versioni dal 1970
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno di carattere assistenziale - Diritto ad una quota del TFR ex art. 12 bis l. n. 898 del 1970 – Sussistenza.
Il diritto del coniuge divorziato a una quota del t.f.r. dell'altro coniuge, previsto dall'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, non può essere escluso laddove l'assegno divorzile sia stato accordato in funzione eminentemente assistenziale (e non compensativo-perequativa), in quanto, a fronte della lettera della disposizione - che fa dipendere la spettanza dell'emolumento dalla mera titolarità dell'assegno suddetto - non può introdursi in via interpretativa una distinzione parametrata sulla funzione concretamente rivestita dall'assegno, la quale, oltre a confliggere con il dato testuale, si porrebbe in distonia con la ratio della richiamata disposizione, quale strumento rivolto a realizzare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi.
Precedenti: 605828-01, 664525-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE Diritto alla quota dell’indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970 - Carattere patrimoniale - Azionabilità da parte degli eredi dell’ex coniuge - Sussistenza - Presupposti - Possibilità di azionare il diritto anche in caso di pagamento posticipato ex lege successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro - Sussistenza - Fondamento.
In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, in quanto, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.
Precedenti: 590740-01, 660515-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Pensione anticipata secondo la cd. “Quota 100” - Diritto alla percezione dell’indennità ex art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 - Presupposti e condizioni.
In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cd. "Quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene ex lege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l'ex coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota di detta indennità, ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menzionata indennità.
Precedenti: 605828-01, 660515-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Ex coniuge titolare di assegno divorzile - Diritto ad una quota del TFR ex art. 12 bis l. n. 898 del 1970 - Conferimento del TFR in fondo di previdenza complementare - Esclusione - Incidenza sulla quantificazione dell’assegno divorzile - Condizioni.
In tema di divorzio, il disposto dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall'ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti nel corso del rapporto di lavoro, prima del pensionamento, e anteriormente alla proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell'assegno divorzile.
Riguarda ancheart. 2120 Codice civile
Precedenti: 605828-01, 664525-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Il diritto del coniuge divorziato a una quota del t.f.r. dell'altro coniuge, previsto dall'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, non può essere escluso laddove l'assegno divorzile sia stato accordato in funzione eminentemente assistenziale (e non compensativo-perequativa), in quanto, a fronte della lettera della disposizione - che fa dipendere la spettanza dell'emolumento dalla mera titolarità dell'assegno suddetto - non può introdursi in via interpretativa una distinzione parametrata sulla funzione concretamente rivestita dall'assegno, la quale, oltre a confliggere con il dato testuale, si porrebbe in distonia con la ratio della richiamata disposizione, quale strumento rivolto a realizzare una partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi.
Rv. 676781-02
In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, in quanto, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.
Rv. 675953-02, 675953-01
In tema di divorzio, il disposto dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall'ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti nel corso del rapporto di lavoro, prima del pensionamento, e anteriormente alla proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell'assegno divorzile.
Rv. 675467-01
Collegamenti
Art. unico
Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadra' il 31 dicembre La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana…
Art. unico
… comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica…
Art. 5
La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale…
Art. 4 — Decorrenza delle disposizioni
Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di …
Art. 2
La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste. La presente legge costituzionale, munita…
Art. 7
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo…
urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art12 · fonte su Normattiva