[1]Solidarieta' di enti e privati. Conversione della pena.

[2]Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente sono obbligati solidalmente il comandante della nave con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la societa' di navigazione o col proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la societa' concessionaria.

[3]Qualora anche le persone e gli enti menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa risultino insolvibili, si procede contro il condannato alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del Codice penale.

[4]Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, e quelle del Codice di procedura penale relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art106 · fonte del testo