Art. 107 — Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, le persone rivestite dell'autorita' o incaricate della direzione o vigilanza sono tenute a far osservare dai loro dipendenti le disposizioni di questa legge per la cui violazione e' stabilita la pena dell'ammenda.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
