Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 105 — Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

[1]Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il comandante della nave o dell'aeromobile, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

[2]Le persone e gli enti suddetti sono inoltre solidalmente responsabili coi condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

[3]Le precedenti disposizioni non si applicano:

[4]1° quando il condannato sia persona dipendente dallo Stato, da una Provincia o da un Comune, o sia sottoposto alla loro autorita', direzione o vigilanza;

[5]2° ai soprastanti all'esercizio di trasporti per delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art105 · fonte del testo