Art. 105 — Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando
[1]Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il comandante della nave o dell'aeromobile, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
[2]Le persone e gli enti suddetti sono inoltre solidalmente responsabili coi condannati per il pagamento dei diritti dovuti.
[3]Le precedenti disposizioni non si applicano:
[4]1° quando il condannato sia persona dipendente dallo Stato, da una Provincia o da un Comune, o sia sottoposto alla loro autorita', direzione o vigilanza;
[5]2° ai soprastanti all'esercizio di trasporti per delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
