Art. 114 — Deroga legislativa espressa
[2]Gli articoli 105 e 106 sono stabiliti in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale e degli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4: l'articolo 113 in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.
[3]La sanzione preveduta nell'art. 102 e' stabilita in aggiunta a quelle indicate negli articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
