Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 11 — Introduzione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo

[1]L'autorizzazione, indicata nel precedente articolo, puo' essere data senza limitazione di quantita' per il sale estratto per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti.

[2]Il diritto di monopolio e' dovuto sull'intera quantita' di cloruro di sodio contenuta nei detti sali, ed e' pari al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art11 · fonte del testo