Art. 15 — Introduzione del presame o caglio
Il presame o caglio, contenente piu' del 25 per cento di cloruro di sodio, e' ammesso all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla. intera quantita' di cloruro di sodio in esso contenuta e' dovuto un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
