Art. 4 — Estrazione del sale a scopi terapeutici
[1]L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegare e vendere, esclusivamente, a scopo igienico o curativo.
[2]L'autorizzazione e' data a chi dimostri di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.
[3]Sul cloruro sodico contenuto nei sali e sulle miscele e' dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.
[4]L'Amministrazione puo' sempre disporre che i detti sali o le miscele saline siano resi inadatti uso commestibile mediante trattamento da essa determinato, sentito il Consiglio Superiore di Sanita'.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
