Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 13 — Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale

[1]((Puo' essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti piu' del 25 per cento di sale, purche' non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

[2]Sulla quantita' di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti e' dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale)).

Testo vigente dal 12 dicembre 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952. 14 parole tolte, 3 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Introduzione di prodotti contenenti piu' del 25 per cento di sale.

Puo' essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti piu' del 25 per cento di sale, tolto: anche se aggiunto: purche' non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

Sulla quantita' di cloruro tolto: sodico aggiunto: di sodio contenuta nei detti prodotti e' dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art13 · fonte del testo