Art. 13 — Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale
[1]((Puo' essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti piu' del 25 per cento di sale, purche' non siano destinati a scopo alimentare o curativo.
[2]Sulla quantita' di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti e' dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale)).
Testo vigente dal 12 dicembre 1952
