Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 10 — Introduzione di sale per uso personale

L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare, esclusivamente per uso personale, la introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio, di sali speciali da tavola, nella quantita' non eccedente 5 chilogrammi, col pagamento di un diritto di monopolio nella misura del 150 per cento del prezzo fissato per la vendita al pubblico del sale superiore da tavola.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art10 · fonte del testo