Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 76 — Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio

[1](( Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole e' punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi", "Art. 77. - Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.

[2]Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da L. 1500 a L. 8000.

[3]Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 40 a L. 120.

[4]Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco e punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 100 a L. 200.

[5]Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva)).

Testo vigente dal 6 giugno 1946

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1946

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1945 al 6 giugno 1946. 3 parole tolte, 169 parole aggiunte in 5 capoversi.

Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole e' punito con la multa da L. tolto: 1000 aggiunto: 5000 a L. tolto: 10.000, aggiunto: 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggiaggiunto: ", "Art. 77. - Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.

aggiunto: Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da L. 1500 a L. 8000.

aggiunto: Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 40 a L. 120.

aggiunto: Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco e punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 100 a L. 200.

aggiunto: Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art76 · fonte del testo