Art. 62 — Approdo e ancoraggio di navi cariche di tabacco
[1]Le navi caricate in tutto o in parte di tabacchi non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreti dei Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Non e' considerata parte del carico la provvista di bordo.
[3]Sono del pari stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno, i porti dove e' permesso l'approdo delle navi che trasportano tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
