Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 36 — Provviste di bordo delle navi ancorate

Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate nelle acque territoriali deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza.16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

16

Il D.L. 18 dicembre 1972, n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1973, n. 10 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La norma dell'art. 36 della legge 17 luglio 1942, n. 907, si applica esclusivamente ai tabacchi".

Testo vigente dal 1 gennaio 1973

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 18 dicembre 1972, n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1973, n. 10 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La norma dell'art. 36 della legge 17 luglio 1942, n. 907, si applica esclusivamente ai tabacchi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art36 · fonte del testo