Art. 36 — Provviste di bordo delle navi ancorate
Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate nelle acque territoriali deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza.16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 18 dicembre 1972, n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1973, n. 10 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La norma dell'art. 36 della legge 17 luglio 1942, n. 907, si applica esclusivamente ai tabacchi".
Testo vigente dal 1 gennaio 1973
