Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 35 — Caricamento, scaricamento, ancoraggio e partenza delle navi

Il caricamento, lo scaricamento del sale, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle navi con carico totale o parziale di sale sono soggetti alle disposizioni della legge doganale, tranne per quanto riguarda la presentazione del manifesto, la quale deve avvenire entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove e' permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo, per forza maggiore, nei porti dove non e' permesso lo sbarco.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art35 · fonte del testo