Art. 64 — Produzione, preparazione e vendita di sali, di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco
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[1]Commette contrabbando:
[2]1° chiunque produce, fabbrica o prepara sale contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte;
[3]2° ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3));
[4]3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, od ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.
[5]La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio; 4° chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, fabbrica o prepara prodotti derivati del tabacco;
[6]5° chiunque vende sali, tabacchi e residui di tabacchi lavorati non provenienti dal Monopolio ovvero vende prodotti derivati del tabacco non provenienti dal Monopolio o da ditte da esso autorizzate;
[7]6° chiunque vende succedanei di tabacco.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1971 al 1 gennaio 1973
