Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 95 — Trasporto di sale e tabacco in transito

[1]Qualora nei trasporti di sali e di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di sale da L. 50 a L. 1000 per chilogrammo, se si tratta ((...)) di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.

[2]In ogni caso la pena dell'ammenda non puo' essere inferiore a L. 200

[3]Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore e' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta ((...)) di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 gennaio 1951, n. 27

7

La L. 3 gennaio 1951, n. 27 ha disposto (con l'art. 9) che "Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco. Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni piu' favorevoli della presente legge si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche ai reati commessi sotto l'impero del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 726".

Testo vigente dal 30 gennaio 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971. 9 parole tolte, 1 parola aggiunta in 3 capoversi.

… tratta di sale da L. 50 a L. 1000 per chilogrammo, se si tratta tolto: di tabacco greggio o diaggiunto: ... di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 al chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.

In ogni caso la pena dell'ammenda non puo' essere inferiore a L. 200tolto: .

… tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta tolto: di tabacco greggio oaggiunto: ... di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art95 · fonte del testo