Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1951 al 4 ottobre 2024. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il colpevole del reato previsto dall'art. 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25 mila. E' punito con l'ammenda da lire 2 mila a lire 5 mila il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, sempreche' abbia per oggetto tabacco. L'ammenda e' ridotta da un terzo alla meta' quando, nel caso preveduto dal primo capoverso di questo articolo, la quantita' del tabacco non supera i grammi 250, e nel caso del secondo capoverso non supera i grammi 500. Qualora la quantita' del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi 5 e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi 10, il colpevole e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-01-03;27~art8 · fonte del testo