Art. 65 — Introduzione di sali o di tabacchi
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[1]Introduzione ((...)) di tabacchi.
[2]Commette contrabbando chiunque, contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, introduce nel territorio del Regno, soggetto a monopolio, ((...)), tabacchi, succedanei o prodotti derivati del tabacco.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1973 al 4 ottobre 2024
