Art. 70 — Cessione od uso diverso di sali dati alle industrie
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Articolo abrogato dal d.l. 18 dicembre 1972, n. 787, convertito con modificazioni dalla l. 16 febbraio 1973, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 1 gennaio 1973. 51 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Commette contrabbando chiunque cede, acquista od impiega in uso diverso da quello autorizzato sali ceduti dall'Amministrazione dei Monopoli a prezzo industriale o a prezzo speciale ovvero sali introdotti a norma dell'articolo 7 dalla Sicilia, dalla Sardegna ed isole minori adiacenti, dall'Africa Italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita' dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art70 · fonte del testo