Art. 27 — Trasporto, deposito e detenzione dei sali
Articolo abrogato dalla l. 6 ottobre 1978, n. 636.
Abrogato dal 7 novembre 1978
Articolo abrogato dalla l. 6 ottobre 1978, n. 636.
Abrogato dal 7 novembre 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 7 novembre 1978. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I sali che vengono trasportati, depositati o comunque detenuti, entro la zona di vigilanza delle saline e la zona di vigilanza doganale, in quantita' eccedente i cinque chilogrammi, sono soggetti a bolletta di legittimazione.
tolto: Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito e la detenzione di sali, in quantita' superiore ai cinquanta chilogrammi, sono sottoposti allo stesso vincolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 OTTOBRE 1978, N. 636
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art27 · fonte del testo