Art. 78 — Distruzione di piantagioni abusive
Articolo abrogato dal d.l. 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni dalla l. 27 gennaio 1971, n. 3.
Abrogato dal 30 gennaio 1971
Articolo abrogato dal d.l. 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni dalla l. 27 gennaio 1971, n. 3.
Abrogato dal 30 gennaio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971. 23 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli organi della polizia tributaria constatati i fatti preveduti nell'articolo precedente provvedono allo sradicamento ed alla distruzione delle piantine e delle piante adulteaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art78 · fonte del testo