Art. 5 — Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio
Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'art. 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio. Questi sono commisurati:
- 1)se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;
- 2)((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N.870 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3)).
Testo vigente dal 30 gennaio 1971
